La maggior parte dei Paesi e degli Stati Occidentali ha snellito la pratica della legalizzazione tramite la sottoscrizione la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961. Prima di questo accordo la legalizzazione del documento veniva effettuata presso l'ambasciata dello Stato di destinazione. Adesso la pratica viene svolta presso la Prefettura del Comune che ha emesso in primis il documento che deve essere apostillato. Nel caso delle traduzioni l'Apostille è un timbro che certifica la validità legale della traduzione asseverata e permette di presentarla in stati esteri quale documento legalmente valido, viene effettuata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di riferimento. Occorre distinguere: 1) Per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja occorre l’apposizione della apostille da parte della Prefettura (o della Procura della Repubblica ); 2) Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja occorre la legalizzazione da parte della Procura (o Prefettura competente). Inoltre, il visto da parte del Consolato dello Stato straniero in Italia (a pagamento). Fra Italia e Belgio, Francia, Irlanda o Danimarca non occorre né legalizzazione né apostille, ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987. La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Federazione Russa, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia
Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Moldavia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina). I documenti rilasciati da Autorità straniera dovranno essere legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. I medesimi, se redatti in lingua straniera, dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana. Sul sito dell'Aja è consultabile l'elenco dei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 1961 per i quali è, quindi, prevista la procedura della apostille. La Convenzione di Londra del 1968 esenta da legalizzazione i paesi firmatari. Poiché però esistono molti accordi anche bilaterali e settoriali la ricerca completa può essere effettuata sul sito del Ministero Affari Esteri nell'area Archivio Trattati.