La rateizzazione può essere richiesta: 1. Per violazioni accertate al Codice della Strada e norme correlate di importo non inferiore ad euro 200 entro 30 giorni; 2. Per violazioni accertate al Codice della Strada e norme correlate decorsi 60 giorni; 3. Per violazioni accertate a regolamenti comunali o ordinanze sindacali, è possibile ottenere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. In caso contrario l'importo non pagato sarà iscritto a ruolo per la conseguente riscossione coattiva; 4. Per chiedere la rateazione delle cartelle di pagamento della riscossione coattiva occorre rivolgersi all'Ente, deputato alla riscossione, che ha emesso la cartella esattoriale.