Gli organi di polizia che accertano la violazione provvedono ad affidare il veicolo alla custodia del conducente od altro soggetto obbligato in solido (proprietario, usufruttuario etc), che è tenuto a ricoverarlo in apposito luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui abbia la disponibilità in territorio italiano (area privata, autorimessa etc). Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile. L'organo di polizia stradale che ha accertato la violazione trattiene il documento di circolazione del veicolo fino allo scadere del sequestro e colloca sul veicolo appositi sigilli. Qualora il soggetto che ha assunto la custodia del veicolo circoli o consenta la circolazione del veicolo stesso è punito con la sanzione pecuniaria di € 1.988 e la sanzione accessoria della revoca della patente. Il veicolo viene immediatamente trasportato presso la depositeria di turno. Nel caso in cui il conducente od altro soggetto obbligato in solido rifiuti di assumere la custodia del veicolo e/o di trasportarlo a proprie spese al luogo di custodia secondo le prescrizioni indicategli è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria e ritiro immediato dalla patente di guida per la sospensione. In tale caso il veicolo sarà trasportato in un deposito convenzionato.