La Legge 10 novembre 2014, n. 162 (Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) ha introdotto nell'ordinamento italiano nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Tra le novità introdotte dalla Legge 162/2014, più precisamente all'Art.12, vi è la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, con l'assistenza facoltativa degli avvocati difensori. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, ed a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile). Competente a ricevere l’accordo è il Comune che ha iscritto l’atto di matrimonio; quello che ha trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero; quello ove risiede uno dei coniugi. La normativa prevede un doppio passaggio dei coniugi dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, con un intervallo temporale non inferiore ai 30 giorni.