La dispersione, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile, è eseguita da soggetto individuato dal defunto o in assenza di sue disposizioni dal coniuge, dal convivente o da altro familiare o da personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o da Rappresentante Legale della Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dispersione delle ceneri, che in ogni caso è eseguita in modo controllato, è consentita nel rispetto delle norme vigenti e della volontà del defunto in:
- aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- in natura;
- in aree private;
- la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e comunque a distanza non inferiore a 1 km dalla linea di costa. Della dispersione delle ceneri in mare deve essere data apposita comunicazione almeno 5 giorni prima della data stabilita per la dispersione, tramite il Comune, alla competente Capitaneria di Porto. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto con il consenso dei proprietari.