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Dichiarazione di nascita

  • Servizio attivo

Alla nascita di un bambino o bambina, la dichiarazione di nascita è obbligatoria e consiste nella stesura di un atto, a cura dell'ufficiale dello stato civile, da inserirsi nel registro delle nascite.


A chi è rivolto

I destinatari del servizio sono: 1. entrambi i genitori o uno di essi; 2. un procuratore speciale (ossia una persona delegata); 3. il medico, l’ostetrica, o chiunque abbia assistito al parto. La dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza dei genitori o, se residenti in comuni diversi, in quello della madre, oppure presso il comune nel cui territorio è presente la direzione sanitaria dell’ospedale o la casa di cura in cui è avvenuto il parto.

Descrizione

La dichiarazione di nascita è la denuncia, obbligatoria per legge, della nascita di un nuovo nato. Questa dichiarazione, viene fatta per consentire l’iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile. L’Ufficiale dello Stato Civile registra l’atto di nascita di figli di genitori residenti o di figli occasionalmente nati nel territorio del Comune e cura gli adempimenti connessi e conseguenti.

Copertura Geografica

Comune di Serravalle Scrivia

Come fare

Per denunciare la nascita di un figlio di genitori sposati serve la presenza del padre o della madre o di un loro procuratore speciale o del medico/ostetrica/persona che ha assistito al parto.
Per denunciare la nascita di un figlio di genitori non sposati serve la presenza di tutti e due i genitori se tutti e due intendono riconoscerlo il figlio o del solo genitore che intende riconoscerlo.
Se entrambi i genitori intendono riconoscere il figlio ma non hanno compiuto 16 anni di età, non sarà possibile rendere la denuncia di nascita a meno che i genitori non vengano autorizzati da un giudice. La denuncia, in questo caso, dovrà essere resa dall’ostetrica.
Se solo un genitore intende riconoscere il figlio ma non ha ancora compiuto 16 anni di età, non sarà possibile rendere la denuncia di nascita a meno che i genitori non vengano autorizzati da un giudice. La denuncia, in questo caso, dovrà essere resa dall’ostetrica.
Se solo uno dei due genitori non ha ancora compiuto 16 anni di età, la denuncia di nascita potrà essere resa dal solo genitore che abbia già compiuto 16 anni di età. L’altro genitore potrà riconoscere il figlio successivamente, una volta che abbia compiuto 16 anni di età.
Se i genitori sono iscritti all’Anagrafe degli Italiani all’Estero (A.I.R.E.), la dichiarazione può essere resa solo presso dell’Ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto o presso il Comune di nascita del figlio.

Per il nome che spetta al figlio la legge prevede che:

- si deve dare un nome che corrisponda al sesso del figlio fino ad un massimo di tre elementi;

- se si sceglie un nome composto da più elementi, si può decidere che nelle certificazioni di Stato Civile, di Anagrafe e sui documenti:
- siano riportati tutti i gli elementi;
- siano riportati gli elementi indicati prima della virgola;

- quando nessun genitore riconosce il figlio, l’Ufficiale dello Stato Civile attribuisce il nome;

- quando i genitori sono cittadini stranieri, la scelta del nome segue le leggi dello Stato di appartenenza.

Per il cognome che spetta al figlio la legge prevede i seguenti casi:
- quando i genitori sono sposati:
     solo il cognome del padre se i genitori sono d’accordo;
     solo il cognome della madre se i genitori sono d’accordo;
     i cognomi di entrambi nell’ordine concordato dai genitori. Nel caso in cui non vi sia accordo sull’ordine dei cognomi interviene il giudice.
- quando i genitori non sono sposati e tutti e due riconoscono il figlio:
     solo il cognome del padre se i genitori sono d’accordo;
     solo il cognome della madre se i genitori sono d’accordo;
     i cognomi di entrambi nell’ordine concordato dai genitori. Nel caso in cui non vi sia accordo sull’ordine dei cognomi interviene il giudice.
- quando i genitori non sono sposati e tutti e solo uno dei due riconosce il figlio:
     solo il cognome del padre se è l’unico genitore che riconosce;
     solo il cognome della madre se è l’unico genitore che riconosce;
- quando nessun genitore riconosce il figlio:
      l’Ufficiale dello Stato Civile attribuisce il cognome;
- quando i genitori non sono cittadini italiani
     la scelta del cognome segue le leggi dello Stato di appartenenza.

Cosa serve

Per la denuncia di nascita si deve presentare all’Ufficiale dello Stato Civile:

  • un documento di identità in corso di validità dei genitori/del genitore;
  • l’attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto;
  • per genitori stranieri senza documento di identità in corso di validità: il passaporto o il permesso di soggiorno.

Quando i genitori non conoscono /il genitore non conosce la lingua italiana, deve essere presente un interprete maggiorenne e munito di un documento di identità in corso di validità che traduca l’atto di nascita ai genitori/al genitore.

Quando i genitori sono sprovvisti/il genitore è sprovvisti di un documento di identità in corso di validità, devono essere presenti due testimoni maggiorenne e muniti di un documento di identità in corso di validità che identifichino i genitori/il genitore.

Cosa si ottiene

Certificati/Estratti dell’atto di nascita e certificato cartaceo del codice fiscale (il codice fiscale su supporto plastificato viene inviato dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo di residenza dei genitori/del genitore).

Per i figli di genitori residenti/di genitore residente nel Comune l’Ufficio provvede all’iscrizione anagrafica sullo stato di famiglia (della madre o del padre se la madre non risiede in alcun Comune italiano) e all’assegnazione del codice fiscale.

Per i figli di genitori non residenti /di genitore non residente nel Comune l’Ufficio trasmette l’atto di nascita all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori/del genitore per gli adempimenti di competenza (iscrizione anagrafica sullo stato di famiglia ed assegnazione del codice fiscale).

Tempi e scadenze

La denuncia di nascita può essere fatta:

  • entro 3 (tre) giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto;
  • entro 10 (dieci) giorni presso il Comune di residenza dei genitori/del genitore;
  • entro 10 (dieci) giorni presso il Comune in cui è avvenuta la nascita del bambino. Se la denuncia è resa oltre questo termine, l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono indicate dai genitori/dal genitore le ragioni del ritardo e segnala denuncia tardiva al Procuratore della Repubblica.

Quanto costa

Nessun costo

Accedi al servizio

  • Non digitale

  • Aggiornamento degli atti di Stato Civile (nascita)
  • Rilascio di certificati/estratti dell’atto di nascita
  • Rilascio del certificato cartaceo del codice fiscale
  • Aggiornamento della situazione anagrafica ove necessaria

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Casi particolari

Per le nascite avvenute in abitazione privata, la denuncia può essere fatta presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori/del genitore.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre.

Qualora un bambino risulti nato morto o se, nato vivo, muoia prima che sia stata resa la denuncia di nascita, questa potrà essere resa unicamente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita.

Se sei una madre cha non vuole essere nominata devi dirlo al personale ostetrico che ti presta assistenza al parto oppure devi dirlo prima del parto all’assistente sociale presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della casa di cura. In questo modo la madre tutela il figlio e se stessa e non commette un reato.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Servizio Elettorale e Leva - Stato Civile - Demografico - Immigrazione e Cittadini non Serravallesi - Protocollo

Gestito da:

Ufficio Anagrafe e Demografico

Via Berthoud, nr. 49, Piano terra

Via Berthoud 49 15069, Serravalle Scrivia

Pagina aggiornata il 30/10/2026

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