La Polizia Locale o gli altri organi di Polizia stradale provvedono ad affidare il veicolo (anche ciclomotore o motociclo) alla custodia del conducente od altro soggetto obbligato in solido (proprietario, usufruttuario etc), che è tenuto a ricoverarlo in apposito luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui abbia la disponibilità in territorio italiano (area privata, autorimessa, etc). Se il conducente è minorenne, il veicolo viene sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile. L'organo di Polizia stradale che ha accertato la violazione trattiene il documento di circolazione del veicolo fino allo scadere del periodo di fermo e colloca sul veicolo appositi sigilli. Qualora il soggetto che ha assunto la custodia del veicolo circoli o consenta la circolazione del veicolo stesso è punito con la sanzione pecuniaria di € 1.988 e la sanzione accessoria della revoca della patente. Il veicolo viene posto sotto sequestro ai fini della confisca e trasportato presso la depositeria. Al termine del periodo di fermo, l'organo di Polizia provvede a restituire il documento di circolazione all'avente diritto ed a rimuovere i sigilli dal veicolo. Nel caso in cui il conducente od altro soggetto obbligato in solido rifiuti di assumere la custodia del veicolo per la durata del fermo e/o di trasportarlo a proprie spese al luogo di custodia secondo le prescrizioni indicategli è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria e ritiro immediato dalla patente di guida per la sospensione. In tale caso il veicolo sarà trasportato in un deposito convenzionato.