La residenza delle persone senza fissa dimora è regolata dall’art.2, c.3, della L. n.1228/1954, così come modificato dall’art.3, c.38, della legge n.94/2009, e secondo le disposizioni dettate dal Ministero degli Interni con Circolare n.19 del 17/09/2009. Coloro che dimorano in maniera non occasionale sul territorio nazionale debbono essere iscritti in anagrafe. Questo principio risponde ad una duplice finalità: 1. garantire il diritto all’iscrizione anagrafica di tutti i cittadini; 2. assolvere all’interesse pubblico alla registrazione di tutta la popolazione stabilmente presente sul territorio nazionale