Prima di procedere alla celebrazione del matrimonio è necessario eseguire le pubblicazioni di matrimonio. Documentazione richiesta: 1) Se cittadino italiano: a) documento di identità valido; b) richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di Culto competente (eccetto per Chiesa Valdese, Apostolica, Santi Ultimi Giorni, Comunità Israelitica di Torino, Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno, Assemblee di Dio, Arcidiocesi ortodossa, Unione induista, C.E.L.I., e U.C.E.B.I. per i quali è sufficiente la richiesta degli interessati). 2) Se cittadino straniero: a) richiesta del Parroco o del Ministro di Culto; b) passaporto valido; c) nulla osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia contenente chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, residenza, cittadinanza e stato civile. La firma apposta sul nulla-osta deve essere legalizzata presso la Prefettura di competenza, eccetto per i Paesi aderenti alla convenzione di Londra (07/06/1968). Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980, certificato di capacità matrimoniale originale. Normativa: Codice Civile art. 82 e 83 (Titolo VI) · DPR 396/2000 (Ordinamento di stato civile) · Legge n. 847/1929 (Concordato). Con il matrimonio i coniugi entrano automaticamente in regime di comunione dei beni. Se lo desiderano, gli sposi possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni. La scelta del regime patrimoniale deve essere comunicata al celebrante in tempo utile affinché l'atto di matrimonio possa essere redatto in modo corretto.