I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del Giudice tramite una dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio, ovvero dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione. I coniugi devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione di riconciliazione con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione. Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa antecedente al 2002 devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento. Infatti solo negli anni successivi al 2002 il tribunale ha iniziato ad inviare allo stato civile gli atti di separazione per l'annotazione sui registri in modo sistematico. Il tutto va presentato personalmente da uno dei coniugi all’Ufficio di Stato civile o può essere fatto pervenire anche via email o PEC allo stesso, allegando i documenti di identità. L’ufficiale dello stato civile verifica i dati anagrafici dei coniugi mediante acquisizione d’ufficio degli atti necessari nei Comuni italiani interessati, dopo di che fissa l’appuntamento per la dichiarazione di riconciliazione, che deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi i quali, pertanto, dovranno presentarsi insieme all'appuntamento, muniti ciascuno del proprio documento d'identità. L’annotazione sull’atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d’ufficio. La data di decorrenza della riconciliazione è quella dichiarata dai coniugi dell’atto di riconciliazione reso davanti all’ufficiale dello stato civile. La pubblicità ai terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio. Normativa di riferimento: Art. 157 del Codice Civile Art. 63, comma 1 lett. g) del DPR 396/2000.