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Regione Piemonte

Ricorso avverso verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada

  • Servizio attivo

Avverso un Verbale di Infrazione al Codice della Strada, che preveda una sanzione pecuniaria, il destinatario può pagare la somma in misura ridotta oppure, in alternativa, presentare ricorso nelle modalità di Legge.


A chi è rivolto

Trasgressori/obbligati in solido sanzionati per violazione al Codice della Strada dal personale del Corpo di Polizia Municipale di Serravalle Scrivia

Descrizione

Avverso un Verbale di Infrazione al Codice della Strada, che preveda una sanzione pecuniaria, il destinatario può pagare la somma in misura ridotta oppure, in alternativa, presentare un ricorso davanti al Prefetto di Alessandria (anche attraverso il Comando di Polizia Municipale), oppure davanti al Giudice di Pace di Alessandria.

Copertura Geografica

Comune di Serravalle Scrivia

Come fare

Ricorso al Prefetto. Si può presentare ricorso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. (a prescindere dallo stato di residenza del cittadino). Con il termine contestazione s'intende la notifica immediata ovvero il trasgressore è stato fermato dall'agente P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale. Se il verbale d'accertamento è rinvenuto sul parabrezza del veicolo (il così detto "preavviso") non si è ancora in presenza di atto perfezionato e pertanto occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che avviene entro 150 giorni dalla data di accertamento (art. 201 C.d.S.). In alternativa, il proprietario che intende presentare ricorso immediatamente può presentarsi presso uno degli sportelli preposti dove, contestualmente alla presentazione del ricorso, sarà anche notificato l'atto. Lo scritto difensivo redatto in carta semplice deve essere indirizzato al Prefetto. (art. 203 C.d.S.). Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni. Ricordare sempre di sottoscrivere il ricorso. Occorre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s'intende impugnare. Se si ritiene necessario si può richiedere audizione personale al Prefetto. Il ricorso va presentato tramite raccomandata a.r. o direttamente all'ufficio preposto. Una volta ricevuto il ricorso, la Prefettura ha a disposizione 120 giorni per emettere provvedimento d'ingiunzione di pagamento o d'archiviazione del verbale. Il provvedimento di rigetto del ricorso ed ingiunzione di pagamento deve essere notificato entro 150 giorni dall'emissione. Se si era richiesta audizione personale i termini sopra indicati, subiscono un'interruzione che va dal momento della notifica convocazione a quello dell'avvenuta audizione. In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella indicata a verbale (c.d. minimo edittale). Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista. Il provvedimento del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica, presentando l'atto d'opposizione, direttamente alla Cancelleria del Giudice di Pace, oppure inviandolo tramite raccomandata a.r.

Ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso si presenta direttamente all'Ufficio del Giudice di Pace, competente per territorio, oppure spedendo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - in tal caso fa fede la data di spedizione - allo stesso indirizzo, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o notifica del verbale per il cittadino residente in Italia, oppure entro 60 giorni se il cittadino è residente all'estero. E' importante allegare al ricorso l'atto impugnato, cioè il verbale, possibilmente in originale, e tutti i documenti, anche in copia, utili per sostenere le proprie ragioni. Occorre poi indicare, anche sinteticamente, ma in modo chiaro, i motivi di opposizione, cioè le doglianze avverso il verbale perchè ritenuto illegittimo oppure le ragioni di fatto o motivazioni che hanno condotto a commettere la violazione ma possono essere ritenute dal Giudice utili al fine dell'accoglimento del ricorso. A partire dal 1° Gennaio 2010 il ricorso delle Multe al Giudice di Pace è a pagamento, secondo la Legge Finanziaria 2010 che regolamenta le spese di giustizia. Per ogni ricorso presentato sarà necessario versare un contributo dai 30 euro (come versamento unificato) ai 70 euro per le multe di importo da 1.100 a 5.200 euro, oltre ad una spesa aggiuntiva di 8 euro "per diritti e spese di notifica". E' possibile chiedere al Giudice l'assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizione. Deve poi essere formulata la richiesta, a conclusione del ricorso, di annullamento del provvedimento opposto e anche, in subordine, cioè nel caso il ricorso venga respinto, la riduzione della sanzione al minimo edittale; in tal caso andranno indicate le ragioni o giusti motivi per il beneficio del minimo. Per gravi motivi può anche essere chiesta la sospensione dell'esecuzione della sanzione, che il Giudice valuterà e, se del caso concederà, prima del giudizio. Il ricorso va firmato obbligatoriamente da parte del destinatario della sanzione, cioè chi è indicato sul provvedimento opposto, a pena di irricevibilità dello stesso. Il ricorrente dovrà anche indicare un domicilio per il recapito di tutte le comunicazioni inerenti il suo ricorso, a carico della Cancelleria del Giudice di Pace.

Cosa serve

Esiste la possibilità di inviare la richiesta di ricorso a mezzo posta certificata agli enti preposti.

Cosa si ottiene

Il Ricorso avverso verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada

Tempi e scadenze

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello

Accedi al servizio

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Ulteriori informazioni

Responsabile del Servizio/Comandante: Antonella Toscanini
Ispettore: Paola Grande

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Pagina aggiornata il 02/11/2024

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