L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile. La richiesta di scioglimento dell'unione civile può essere proposta dopo che la coppia ha manifestato (anche disgiuntamente e almeno tre mesi prima) la volontà di voler lo scioglimento dinnanzi all'ufficiale di stato civile. Viene seguita la normativa degli articoli 6 e 12 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162. Normativa di riferimento: D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144 Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà)