A chi è rivolto
Ai cittadini
Descrizione
TA.RI. (Tariffa rifiuti corrispettiva). Dal 1° gennaio 2020, al TA.RI. è applicata nei 25 Comuni facenti parte del territorio novese e tortonese che hanno deliberato il passaggio al nuovo sistema di fatturazione: tra questi anche il Comune di Serravalle Scrivia. Pertanto la bolletta della Tassa Rifiuti Corrispettiva rifiuti non sarà più emessa direttamente dal Comune, ma dalla società Gestione Ambiente S.p.A.
Copertura Geografica
Comune di Serravalle Scrivia
Come fare
Vedi moduli in fondo alla pagina
Cosa serve
Per ogni necessità amministrativa relativa alla TA.RI. gli utenti sono inviati a rivolgersi alla società Gestione Ambiente contattando gli appositi "Ecosportelli":
- A Novi Ligure, in Via Paolo Giacometti, nr. 22 (piano terra), tel. 0143.341057, tariffa@gestioneambiente.net, www.gestioneambiente.net
Gli orari di apertura al pubblico degli "Ecosportelli" sono: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle 13.
- Il Comune di Serravalle Scrivia non è responsabile di errori dovuti all'inserimento di dati non esatti o ad una errata interpretazione dello schema di calcolo.
- Si invitano i contribuenti a prestare particolare attenzione nell'inserimento dei dati richiesti. Nel caso si riscontrino anomalie, o per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento quanto prima a questo ufficio al fine di risolvere i vostri quesiti e poter migliorare il servizio.
- Si raccomanda di verificare il regolamento comunale per maggiori specifiche in merito alle aliquote ed alle detrazioni deliberate dal Comune di Serravalle Scrivia.
Cosa si ottiene
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
Tempi e scadenze
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello
Quanto costa
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Accedi al servizio
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello
Ulteriori informazioni
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Roberta Nobile
Staff:
Schena Laura (0143.609443)
Monegato Andrea (0143.609464)
La TA.RI. (tassa sui rifiuti) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., a decorre dal 1 Gennaio 2014; sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TA.RES.). Rappresenta la componente relativa al servizio rifiuti dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore. Il presupposto della TA.RI. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per l'applicazione della TA.RI. si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La TA.RI. è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Delibera aliquote e tariffe I.U.C. 2018
Regolamento I.U.C. – TA.RI. (deliberazione di C.C.. n. 16 del 30/07/2014).
Autocertificazione_immobili_vuoti_e_privi_di_utenze
DENUNCIA TA.RI. UTENZE DOMESTICHE
DENUNCIA TA.RI. UTENZE NON DOMESTICHE
Pagamento TA.RI. 2018
Versamento in acconto: sono stati inviati ai contribuenti gli avvisi di pagamento in acconto, calcolati sul 40% di quanto dovuto utilizzando le tariffe TA.RI. 2018. Scadenza versamento acconto 31/05/2018.
Versamento a saldo: verranno inviati ai contribuenti gli avvisi di pagamento a saldo, con conguaglio sulle tariffe applicate per l’acconto. Il pagamento del saldo prevede n. 2 rate con scadenza nei mesi di novembre 2018 (1^ rata saldo/rata unica) e gennaio 2019 (2^ rata saldo).
Anni precedenti
Modalità di pagamento: PagoPA
Recupero Violazioni Tariffa Rifiuti (Anni pregressi)
Modalità di pagamento: PagoPA
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Gestito da:
Allegati
Dichiarazione di conferimento rifiuti urbani a soggetti esterni al pubblico servizioAutocertificazione TA.RI. immobili vuoti e privi di utenze
Denuncia TA.RI.
d.g.c. 8 2020 Allegato C
d.g.c. 8 2020 Allegato B
d.g.c. 8 2020 Allegato A
Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8-2020
d.g.c. 91 2020 Allegato 4
d.g.c. 91 2020 Allegato 3
d.g.c. 91 2020 Allegato 2
d.g.c. 91 2020 Allegato 1
Deliberazione di Giunta Comunale nr. 91-2020
d.g.c. 38 2024. Allegato Bpdf
d.g.c. 38 2024 Allegato A
Deliberazione di Giunta Comunale nr. 38-2024
Pagina aggiornata il 11/10/2024