Trasporto cadavere da e per l'estero: 1. Occorre distinguere tra i paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino (R.D.1/7/1937 n.1379) e paesi aderenti ( Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Rep.Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, Zaire), 2. Convenzione con Città del Vaticano ( R.D. 16/6/1938 n.1055 ); Convenzioni internazionali in materia di onoranze ai caduti in guerra. Trasporti in paesi aderenti alla Convenzione di Berlino: Rilascio del “Passaporto Mortuario” nel testo conforme alla convenzione, redatto in bilingue (italiano/inglese) Importante: la marca da bollo deve essere del valore vigente alla data della presentazione.
Estradizione di una salma. Documentazione da allegare alla domanda in bollo , sottoscritta da un incaricato dell'Agenzia Funebre o da un familiare del de cuius, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, data e ora del trasporto, itinerario del trasporto, mezzo utilizzato, ecc...), da presentare al Comune, all'Ufficio che rilascerà il passaporto: 1. certificato dell'azienda Usl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento). Nel certificato inoltre l' Asl deve dichiarare l'osservanza alle disposizioni previste dalla Convenzione di Berlino del 10.2.1937; 2. se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma; 3. ulteriore marca da bollo da apporsi sul passaporto mortuario; 4. Licenza al seppellimento rilasciata dal Comune, sentire eventualmente Autorità Consolare straniera per eventuale visto e legalizzazione; 5. Dichiarazione di chiusura feretro certificata dall'Impresa di O.F.; 6. Estratto per riassunto dell'atto di morte, rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso; 7. Certificato di morte, rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso; 8. Certificato di morte plurilingue, rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. Estradizione di ceneri e resti mortali. La Circolare 24/1993 al punto 8.1 chiarisce che la Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. Documentazione: 1. Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da un familiare o dall' incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, specificando se si stratta di ceneri o resti mortali, data e ora del trasporto, itinerario del trasporto, mezzo utilizzato,ecc.) da inoltrare all'Ufficio che autorizzerà l'estradizione; 2. Certificato di morte plurilingue, rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso; 3. Se si tratta di ceneri: copia del Verbale di avvenuta cremazione; 4. Autorizzazione al trasporto fuori comune che è inclusa nel “passaporto mortuario”; 5. Ulteriore marca da bollo da apporsi sullo stesso; 6. Per l'estradizione serve il nulla – osta dell'Autorità Consolare straniera in Italia del Paese di destinazione.