Tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (OSP), sia che comportino o non comportino la costruzione di manufatti e le occupazioni di aree private ad uso pubblico (o gravato da servitù di pubblico passaggio), di regola sono soggette a specifica autorizzazione/concessione del Comune (art. 20 e art. 21 del Codice della Strada).
Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche deve preventivamente richiedere la concessione presentando una domanda.
Con il termine di “area pubblica” o “suolo pubblico” viene fatto riferimento alle aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti , appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, alle aree provate soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, qualora le stesse siano utilizzate per lo svolgimento di attività commerciale, artigianale o di pubblico esercizio.